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Articolo aggiuntivo n. 6.0.31 al ddl S.576 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Precluso (Precluso dall'approvazione dell'emendamento 6.0.2000)

testo emendamento del 28/05/13

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Deroga al patto di stabilità interno per i Comuni e le Province colpiti dal sisma)

        1. AI fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli obiettivi del patto di stabilità dei Comuni e delle Province individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n.122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono migliorati in modo da determinare effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo, riferito a ciascuno anno, di 50 milioni di euro per i comuni e le province della regione Emilia-Romagna e di 5 milioni di euro per i comuni e le province di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2013 e per l'anno 2014, si provvede mediante.

        2. Per gli anni 2013 e 2014 gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni e delle province individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.220, nei limiti degli importi previsti al comma 1. Ai fini dell'attuazione della presente disposizione le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel ridurre gli obiettivi dei comuni e delle province non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto. I maggiori spazi finanziari concessi ai comuni e alle province possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 1, anche per sostenere spese correnti».