presentato il 16/07/2015 in VI Finanze della Camera da Luigi FAMIGLIETTI (PD)
testo emendamento del 16/07/15
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Indipendentemente dal valore catastale e dalla natura degli immobili, può altresì essere effettuata dagli avvocati abilitati al patrocinio l'autenticazione delle sottoscrizioni apposte ai contratti preliminari di cui all'articolo 2645-bis del codice civile e alle convenzioni di negoziazione assistita da uno o più avvocati come previste dagli articoli 2 e 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162»;
b) al comma, 2 sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui ai commi 1 e 1-bis;
c) dopo il comma 4 aggiungere il seguente comma: «4-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, dopo la parola: “autorizzato” sono aggiunte le parole: “ovvero dagli avvocati che le assistono”»;
e) alla rubrica sopprimere le parole: adibiti ad uso non abitativo.