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Articolo aggiuntivo n. 32.0115 ai ddl C.2437 , C.2469 , C.2684 , C.2708 , C.2733 , C.3012 , C.3025 , C.3060 in riferimento all'articolo 32.

testo emendamento del 16/07/15

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica).

  1. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono ritenute farmacie convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del citato testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
  2. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere dispensati i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, fatto salvo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
  3. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono essere dispensati i medicinali, come disposto dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico sia di chiusura.
  4. Agli esercizi commerciali di cui al comma 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e dall'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.