presentato il 28/05/2013 in Assemblea del Senato da Jonny CROSIO (Lega) e altri e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
status: Precluso (Precluso dall'approvazione dell'emendamento 6.0.1000)
testo emendamento del 28/05/13
«Art. 6-bis.
(Assunzioni di personale)
1. I1 comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:
"8. Per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualità dal 2012 al 2015 è autorizzata l'assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 3 dicembre 2015, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122 e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti delle risorse previste nel comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, può essere prorogato più volte. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate ai comuni, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai Comuni, con facoltà di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato. approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni è effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unità di personale assunte con contratti flessibili è attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni. il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonché, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale. avviene previa intesa tra le unioni ed i commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni per poter attivare la presente disposizione".
2. Il comma 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è così sostituito:
"9. Agli oneri derivanti dal comma 8, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro 20.000.000 per l'anno 2013, euro 20.000.000 per l'anno 2014 ed euro 15.000.000 per l'anno 2015. Le somme non impegnate entro il termine di un esercizio, dall'anno 2012 all'anno 2014, sono reimpiegate in quello successivo, ad integrazione delle quote annuali soprafissate".
3. L'ultimo periodo del comma 5, dell'articolo 1, decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012 n. 122, è così sostituito: "A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2".
4. I Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza l agosto 2012 e sino alla scadenza dello stato di emergenza, alle unità lavorative, compresi i titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122».