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Proposta di modifica n. 7.198 al ddl S.1977 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 15/07/15

sharingList();Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

        «9-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, dopo le parole: "e agli enti locali" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267", e dopo le parole: "rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza" sono inserite le seguenti: "nonché titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera";

            b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 4 comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio n. 55, salvo che per perfezionare i contratti con finalità di copertura dei rischi inerenti a proprie passività finanziarie. Agli enti di cui al comma 2, è consentito procedere alla rinegoziazione di contratti relativi a Strumenti finanziari derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a condizione che il contratto contenga l'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea di cui al comma 3-bis e che tale informativa sia sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7. Gli esiti delle verifiche tecniche preventive sono allegati al contratto quale parte integrante del medesimo";

            c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

        "3-bis. La trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti perfezionati o rinegoziati ai sensi del comma 5 è resa attraverso l'informativa sul valore di mercato dello strumento finanziario derivato, sugli scenari probabilistici determinati secondo criteri di non arbitraggio e sui costi a carico dell'ente.

        3-ter. Agli enti di cui al comma 2 sono consentite le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati tramite regolamento per cassa del relativo saldo. La determinazione dell'importo da regolare a saldo è sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 7-bis. Laddove l'importo da regolare a saldo sia a carico dell'ente è fatto divieto di corrispondere alla controparte un importo superiore all'esito di tali verifiche; laddove l'importo da regolare a saldo sia a favore dell'ente è fatto divieto di ricevere dalla controparte un importo inferiore all'esito di tali verifiche";

            d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. Nei casi previsti dal comma 3, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi, degli oneri e delle caratteristiche del medesimo contratto attraverso la lettura e la comprensione dell'informativa contrattuale di cui al comma 3-bis e degli allegati al contratto, nonché di aver preso conoscenza delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento";

            e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. li contratto relativo a strumenti finanziari derivati stipulato dagli enti di cui al comma 2 in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente";

            f) il comma 6 è abrogato;

            g) il comma 7 è sostituito dal seguente:

        "7. L'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli, enti di cui al comma 2 è sottoposta a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob";

            h) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

        "7-bis. In caso di estinzione anticipata di contratti relativi a strumenti finanziari derivati perfezionati o rinegoziati dagli enti di cui al comma 2 il regolamento per cassa del relativo saldo è sottoposto a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi della Consob";

            i) al comma 10 le parole: "del regolamento di cui al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "della presente legge"».