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Proposta di modifica n. 11.13 al ddl S.1015 in riferimento all'articolo 11.
  • status: Precluso

testo emendamento del 02/10/13

A comma 1, sostituire il capoverso «1» con il seguente:

        «1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smalti mento, commercio e intermediazioni di rifiuti pericolosi inclusi i nuovi produttori. Gli stessi garantiscono, altresì, la tracciabilità dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.».

        Conseguentemente,

            a) al comma 1, capoverso «3», sostituire le parole: «e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» con le seguenti: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della salute»;

            b) al comma 3, sostituire le parole: «Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi» con le seguenti: «Per la tracci abilità dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi».