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Proposta di modifica n. 9.32 al ddl S.1977 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 15/07/15

sharingList();Dopo il comma 11, inserire il seguente:

        «11-bis. All'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        "2-bis. Nei comuni sotto i 6.600 abitanti in cui le farmacie risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione è consentita la possibilità di trasferimento sulla base di una graduatoria regionale, previo pagamento di un contributo pari a mille euro, a favore del Comune perdente la sede farmaceutica"».