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Proposta di modifica n. 9.36 al ddl S.1977 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 15/07/15

sharingList();Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        «11-bis. Al fine di consentire l'accertamento definitivo del debito pregresso delle regioni, assicurare il regolare pagamento dei debiti nonché garantire l'espletamento dei servizi pubblici essenziali di interesse generale in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario, i crediti per oneri accessori da interessi e rivalutazione maturati su crediti in linea capitale vantati alla data di entrata in vigore della presente legge nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale sono estinti di diritto.

        Son o fatti salvi i diritti per oneri accessori che abbiano costituito oggetto di accordi transattivi con i debitori».