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Proposta di modifica n. 11.22 al ddl S.1977 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 15/07/15

sharingList();Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

        «16-bis. Ai fini del riconoscimento del diritto al contributo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 giugno 2009, n. 77, si considerano abitazione principale anche gli immobili ove alla data del sisma aveva residenza anagrafica e stabile dimora l'ascendente o discendente in linea retta di primo grado del proprietario.

        16-ter. In caso di decesso dell'usufruttuario che alla data del 6 aprile 2009 aveva residenza anagrafica e stabile dimora nell'immobile danneggiato dal sisma, il proprietario dell'immobile ha diritto all'ottenimento dei contributi necessari alla sua completa riparazione/ricostruzione».