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Articolo aggiuntivo n. 6.0.48 al ddl S.576 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Inammissibile (Improcedibile)

testo emendamento del 28/05/13

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Requisito della residenza anagrafica per l'accesso ai contributi)

        1. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il conduttore non possieda tale requisito oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori, purché il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma e siano state rispettate le comunicazioni alle autorità competenti suIl'identità delle persone.

        2. Ai fini dell'applicazione dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del Protocollo d'Intesa del 4 ottobre 2012 sottoscritto tra il Ministro dell'economia e finanze e i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati, in merito al requisito della residenza anagrafica, è possibile accedere al finanziamento anche qualora il proprietario alla data del sisma non risulti residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza».