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Proposta di modifica n. 2.150 al ddl C.3201 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 21/07/15

   Al comma 1, capoverso articolo 163-bis, terzo comma, quarto periodo, sostituire le parole da: quest'ultimo fino alla fine del periodo con le seguenti: il giudice delegato autorizza il debitore a sciogliersi dagli impegni contrattuali assunti verso quest'ultimo e in suo favore il commissario dispone il pagamento della penale prevista nell'offerta iniziale entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.