Proposta di modifica n. 2.6 al ddl S.1880 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Ritirato (Ritirato e trasformato nell'odg G2.6)
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testo emendamento del 23/07/15

sharingList();Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i commi da 3 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

        "3. L'amministrazione e il controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in conformità agli articoli 2409 octies e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, e in base alle disposizioni di cui ai commi seguenti.

        4. Il consiglio di sorveglianza della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è costituito da undici componenti, di cui:

            a) il presidente è nominato dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro;

            b) tre membri sono eletti dalla Camera dei deputati e tre dal Senato della Repubblica, proporzionalmente sulla base di liste presentate da almeno il 5 per cento dei componenti di ciascuna Camera, garantendo almeno un rappresentante all'opposizione per ogni Camera;

            c) due membri sono designati dall'assemblea degli azionisti;

            d) due membri sono eletti dai dipendenti della stessa RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui uno dai giornalisti.

        5. I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi e cessano dal mandato alla data della successiva assemblea prevista ai sensi del secondo comma dell'articolo 2364-bis del codice civile. La cessazione ha effetto dal momento della costituzione del nuovo consiglio di sorveglianza. I componenti del consiglio di sorveglianza alla scadenza del mandato sono rieleggibili per non più di due mandati. Lo statuto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, fatto salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività, subordina l'assunzione della carica di componente del consiglio di sorveglianza al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. Lo statuto prevede, altresì, le cause di ineleggibilità o decadenza ulteriori rispetto a quelle stabilite dal presente comma, nonché le cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza di cui al comma 4, lettere a), b), c) o d), si provvede senza indugio alla loro sostituzione, in base alle rispettive competenze come definite alle medesime lettere a), b), c) e d) del comma 4. Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio:

            a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

            b) i componenti del consiglio di gestione;

            c) coloro che sono legati alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che ne compromettano l'indipendenza, nonché coloro che sono legati a società diverse dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ivi comprese le società controllate e quelle collegate a queste ultime, operanti nel settore radiotelevisivo.

        6. Il consiglio di sorveglianza svolge funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e di controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Lo statuto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa determina i poteri del presidente del consiglio di sorveglianza. Al consiglio di sorveglianza sono attribuiti, in particolare, i seguenti poteri:

            a) la nomina del presidente del consiglio di gestione, dell'amministratore delegato e degli altri tre componenti del consiglio medesimo, scelti tra i dirigenti di primo livello dell'azienda;

            b) il Presidente del consiglio di gestione dovrà possedere i requisiti di indipendenza previsti dal codice di autoregolamentazione delle società quotate in borsa

            c) il potere di revoca del consiglio di gestione, con maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del consiglio di sorveglianza;

            d) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa;

            e) il controllo del rispetto delle finalità del servizio pubblico, come definite dalla convenzione e dal contratto di servizio;

            f) l'espressione di un parere vincolante sul piano industriale e sul piano editoriale;

            g) la nomina del comitato di controllo interno, del comitato remunerazioni e del comitato nomine.

        7. Il presidente del comitato di controllo interno, o altro componente da lui delegato, partecipa alle riunioni del consiglio di gestione, senza diritto di voto.

        8. La gestione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa spetta al consiglio di gestione, che svolge le attività necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e delle scelte strategiche definite e approvate dal consiglio di sorveglianza. Il consiglio di gestione è costituito da cinque componenti, nominati dal consiglio di sorveglianza ai sensi del comma 6, lettera a), di cui:

            a) il presidente ha la rappresentanza legale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa;

            b) l'amministratore delegato e tre componenti scelti tra i dirigenti di primo livello dell'azienda. I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e cessano dal mandato alla data di riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio per il quale sono in carica. I componenti sono rieleggibili e sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni ove la revoca avvenga senza giusta causa. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione, ai sensi del comma 6, lettera a).

        9. Il consiglio di gestione fornisce al consiglio di sorveglianza, con cadenza trimestrale, informazioni sull'andamento dell'azienda"».