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Articolo aggiuntivo n. 1.0.100 al ddl S.580 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 02/10/13

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

        1. L'articolo 39 comma 16 della legge n. 724 del 1994, nel testo modificato dalla novella legislativa introdotta con l'articolo 2, comma 37, lettera m), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deve essere interpretato nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 mc. di cui al comma 1 del richiamato articolo 39, non trova applicazione, al fine del calcolo dell'oblazione e dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle costruzioni abusive aventi destinazione produttiva, commerciale, artigianale, e comunque, diversa da quella residenziale».