Articolo aggiuntivo n. 6.0.76
al ddl S.576 in riferimento all'articolo 6.
presentato il 28/05/2013 in Assemblea del Senato da Jonny CROSIO (Lega) e altri e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile (Improcedibile)
testo emendamento del 28/05/13
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
«Art.6-bis.
(Pagamento interessi su mutui sospesi)
1. I Commissari delegati sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3.000.000,00 del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei mutuatari a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge.