Articolo aggiuntivo n. 6.0.76 al ddl S.576 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Inammissibile (Improcedibile)

testo emendamento del 28/05/13

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art.6-bis.

(Pagamento interessi su mutui sospesi)

        1. I Commissari delegati sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3.000.000,00 del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei mutuatari a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge.