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Articolo aggiuntivo n. 1.02 ai ddl C.408 , C.370 , C.373 , C.372 , C.1285 , C.1604 , C.1957 , C.1966 , C.1967 , C.2798 , C.3091 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 28/07/15

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. 1. L'articolo 624-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 624-bis. Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da duecento a milleduecento euro.
  Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da duecentocinquanta euro a millecinquecento euro.
  La pena è della reclusione da sei a dodici e della multa da trecentocinquanta euro a duemila euro se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.».