presentato il 28/07/2015 in Assemblea della Camera da Jole SANTELLI (FI-PdL) e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 28/07/15
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. 1. L'articolo 624-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 624-bis. Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da duecento a milleduecento euro.
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da duecentocinquanta euro a millecinquecento euro.
La pena è della reclusione da sei a dodici e della multa da trecentocinquanta euro a duemila euro se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.».