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Sub Emendamento n. 0.7.97.147 ai ddl C.2437 , C.2469 , C.2684 , C.2708 , C.2733 , C.3012 , C.3025 , C.3060 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Inammissibile (Id. em. 0.7.97.145, 0.7.97.146, 0.7.97.148, 0.7.97.149, 0.7.97.150, 0.7.97.151)

testo emendamento del 28/07/15

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

Art. 142-quater.
(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).

  1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipula di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.
  2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.