presentato il 28/07/2015 in VI Finanze della Camera da Sergio PIZZOLANTE (AP-CPE-NCD-NCI) e altri e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile (Id. em. 0.7.97.145, 0.7.97.146, 0.7.97.148, 0.7.97.149, 0.7.97.150, 0.7.97.151)
testo emendamento del 28/07/15
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Dopo l'articolo 142-ter del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:
Art. 142-quater.
(Libertà di scelta dell'assicurato e obbligo informativo. Clausole assicurative vessatorie).
1. Tutti i contratti di assicurazione prevedono espressamente la facoltà dell'assicurato di avvalersi di imprese di autoriparazione di propria fiducia, abilitate ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione del danno. Tale indicazione deve essere riportata all'atto della stipula di nuovi contratti, nonché in occasione di ogni rinnovo contrattuale, e viene inserita esplicitamente nella nota informativa prevista dall'articolo 185.
2. Le clausole dirette ad escludere, limitare o condizionare la libertà di scelta dell'assicurato si presumono vessatorie e sono nulle ai sensi degli articoli 33 e 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dirette a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.