presentato il 31/07/2015 in VI Finanze della Camera da Franco VAZIO (PD) e altri 27 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
testo emendamento del 31/07/15
Apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) capoverso «Art. 138», comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente: «d-bis) al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;»;
b) alla lettera a), capoverso «Art. 138», sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al trenta per cento.»;
c) sostituire la lettera b) con la seguente: b) sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La tabella unica nazionale predisposta con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma 1, del Codice delle assicurazioni private, come sostituito dal presente articolo, si applica ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.»