Sub Emendamento n. 0.7.97.237 ai ddl C.2437 , C.2469 , C.2684 , C.2708 , C.2733 , C.3012 , C.3025 , C.3060 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 31/07/15

  Alla lettera a) capoverso «Art. 138», comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente:
   d-bis)
al fine di considerare la componente del danno morale da lesione dell'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione;»