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Proposta di modifica n. 1.10 al ddl C.3262 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 31/07/15

  Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
  9-bis. Per gli anni 2015 e 2016, agli enti locali per i quali sia intervenuta nell'esercizio finanziario 2012 la dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere in ogni caso garantiti i trasferimenti necessari all'espletamento dei servizi sociali essenziali, con particolare riferimento a quelli relativi all'assistenza ai cittadini disabili.
  9-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9-bis, valutato nel limite massimo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 9-quater.
  9-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».