Articolo aggiuntivo n. 1-quinquies.02 al ddl C.3262 in riferimento all'articolo 1-quinquies.

testo emendamento del 31/07/15

  Dopo l'articolo 1-quinquies inserire il seguente:

Art. 1-sexies.
(Istituzione del fondo per la ricostruzione dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per l'anno 2015, il Fondo per la ricostruzione delle aree dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira, colpite dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015 da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 90 milioni di euro.
  2. Su proposta del Presidente della Regione Veneto, sentiti i sindaci dei comuni interessati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione del Fondo di cui al comma 1 fra i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, per la ricostruzione dei danni provocati dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015, nonché sono determinati criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate. La proposta di riparto è basata su criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettività e la quantità dei danni subiti e asseverati della Regione Veneto e dai singoli comuni.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 90 milioni, per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.