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Articolo aggiuntivo n. 21-octies.0.2 al ddl S.2021 in riferimento all'articolo 21-octies.

testo emendamento del 29/07/15

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Dopo l'articolo 21-octies, aggiungere il seguente:

«Art 21-nonies.

(Sanzioni in materia di tutela dei diritti patrimoniali

degli acquirenti di immobili da costruire)

                1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, ''Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210'', dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

''Art. 4-bis.

(Sanzioni)

        1. È fatto obbligo al notaio di verificare, in sede di stipula dell'atto di trasferimento della proprietà ovvero di altro diritto reale di godimento di immobili, per i quali il permesso di costruire ovvero altra denuncia ovvero provvedimento abilitativo sia stato richiesto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, l'adempimento da parte del costruttore del rilascio della fideiussione di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge a fronte dei singoli pagamenti dichiarati ai sensi dell'articolo 35, comma 22, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modificazioni, nonché dell'avvenuto rilascio della polizza assicurativa indennitaria di cui all'articolo 4 della presente legge, inserendo nell'atto espressa menzione di entrambe. In caso di mancanza anche parziale della fideiussione o di sua non conformità a quanto previsto al comma 1, dell'articolo 3 o in caso di mancanza della polizza assicurativa indennitaria ovvero di sua non conformità a quanto previsto dall'articolo 4, il notaio è tenuto, entro dieci giorni dalla data dell'atto notarile di trasferimento, a segnalare l'inadempimento al Sindaco del Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, includendo, nella segnalazione, il prezzo indicato nell'atto stesso.

        2. Per le violazioni di cui al comma precedente, il comune ove è ubicato l'immobile applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del prezzo indicato nell'atto notarile di trasferimento. Nel caso di edifici ovvero complessi edilizi che comprendono una pluralità di unità immobiliari, qualora il costruttore compia violazioni riferite a differenti unità del medesimo edificio ovvero complesso, la sanzione amministrativa è aumentata della metà.

        3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie emesse ai sensi della presente legge si applicano le nonne previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. La segnalazione del notaio rogante di cui al comma 1 costituisce accertamento della violazione. Il comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto procede alla notificazione della violazione al trasgressore ed alla irrogazione della sanzione ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre1981, n. 689.

        4. Alla sanzione amministrativa pecuniaria emessa ai sensi della presente legge non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della n. 24 novembre1981, n. 689 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

        5. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689 del 1981, da presentare al Tribunale del luogo in cui è ubicato l'immobile oggetto del contratto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione. Non può essere concessa la sospensione amministrativa dell'efficacia del provvedimento.

        6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono destinati ad alimentare per tre quinti il Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 12, e per due quinti al Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto.

        7. L'intero importo della sanzione amministrativa è versato al Comune che ha irrogato la sanzione.

        8. Il Comune entro sessanta giorni dal versamento riconosce la quota spettante al Fondo di Solidarietà''».