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Proposta di modifica n. 1.11 al ddl S.1629 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 30/07/15

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Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire il capoverso comma 1-bis, con il seguente:

        «1-bis Ciascun comune può sostituire – sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti – fino a un massimo di sei giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui alla lettera d-bis) del comma 1, con un pari numero di giorni di chiusura».