Proposta di modifica n. 1.11
al ddl S.1629 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 30/07/2015 in X Industria, commercio, turismo del Senato da Adele GAMBARO (ALA-PRI) e altri
testo emendamento del 30/07/15
sharingList();
Al comma 1, lettera b), alinea, sostituire il capoverso comma 1-bis, con il seguente:
«1-bis Ciascun comune può sostituire sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti fino a un massimo di sei giorni festivi di chiusura obbligatoria di cui alla lettera d-bis) del comma 1, con un pari numero di giorni di chiusura».