Articolo aggiuntivo n. 6.0.96 al ddl S.576 in riferimento all'articolo 6.
  • status: Inammissibile (Improcedibile)

testo emendamento del 28/05/13

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per la completa rimozione di materie contenenti amianto)

        1. Ai fini della tutela della salute dei cittadini, i gestori dei servizi pubblici, in raccordo con i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, così come identificati dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a identificare e quantificare la presenza di macerie a terra miste ad amianto e pianificare le attività di rimozione delle stesse per:

            a) le aree interessate anche dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 che ha colpito il territorio di alcuni comuni già interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con riferimento alle conseguenze della citata tromba d'aria;

            b) le restanti aree per i materiali contenenti amianto derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici pubblici e privati causato dagli eventi sismici, per quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti disposti dai comuni interessati, nonché da altri soggetti competenti, o comunque svolti sui incarico dei medesimi comuni.

        2. Sulla base della quantificazione delle macerie contenenti amianto generate dagli eventi di cui al comma 1, il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato, provvede, anche per ragioni di economia procedimentale, allo svolgimento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei contratti aventi ad oggetto rispettivamente:

            a) l'elaborazione del piano di lavoro previsto dall'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", la rimozione dei materiali in tutto il territorio di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e il loro trasporto ai siti individuati per lo smalti mento;

            b) lo smaltimento dei materiali di cui ai commi 1 e 2, con la previsione che l'aggiudicatario si impegnerà ad applicare le medesime condizioni economiche alle attività di smalti mento di materiale contenete amianto commissionate da soggetti privati in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1 e 2.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo provvede il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario delegato per gli eventi di cui all'articolo 1 e per gli eventi sismici del maggio 2012 nei limiti delle risorse finanziarie e negli ambiti di rispettiva competenza».