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Proposta di modifica n. 1.13 al ddl C.1544 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 07/10/13

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per alcune categorie di immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54).

  1. Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), limitatamente agli immobili con una rendita risultante in catasto inferiore a 750 euro, e lettere b) e c) del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.
  2. Per l'anno 2013, la prima rata dell'imposta municipale propria sull'abitazione principale e relative pertinenze è riservata allo Stato.
  3. Dal 1o novembre 2013 e fino al 31 dicembre 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 22 per cento è rideterminata nella misura del 21 per cento.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 6, comma 4, dopo le parole:
una dotazione aggiungere le seguenti: di 50 milioni per l'anno 2013 e;
   b) all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 900 milioni.