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Proposta di modifica n. 1.19 al ddl C.1544 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 07/10/13

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 da parte dei contribuenti con redditi lordi non superiori a 200 mila euro.

  Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili strumentali, di proprietà di società assoggettate a procedure concorsuali e per i beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata e non ancora assegnati.