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Sub Emendamento n. 2.7500/280 dell'emendamento 2.7500 al ddl S.1880 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Respinto
argomenti:    

testo emendamento del 31/07/15

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All'emendamento 2.7500, dopo la lettera d), inserire la seguente:

        «d-bis) dopo il capoverso «4-ter» aggiungere il seguente:

        "4-quater. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

            a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

            b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

            c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

            d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

            e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

            f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni"».