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Proposta di modifica n. 1.23 al ddl C.3262 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 03/08/15

  Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:
  10-ter. Al fine di garantire agli enti locali i tempi necessari per una adeguata programmazione finanziaria, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da adottare entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, provvede a definire l'esatto ammontare delle risorse di cui potranno disporre gli enti locali nell'anno 2016, in modo da permettere agli enti locali stessi di approvare i bilanci previsionali entro il 31 dicembre.