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Proposta di modifica n. 4.9 al ddl C.1544 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 07/10/13

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al quadruplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti»;
   b) al comma 9, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «b-bis) sia stato stipulato un contratto verbale»;
   c) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
  «9-bis. Per il periodo antecedente la registrazione tardiva del contratto è dovuta un'indennità d'occupazione annua pari al triplo della rendita catastale dell'unità immobiliare interessata, se il periodo antecedente è inferiore all'anno l'indennità annua è suddivisa per i mesi di periodo di occupazione».