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Proposta di modifica n. 1.234 al ddl C.3194 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 16/09/15

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante alle condizioni indicate nel contratto collettivo nazionale di lavoro e con le modalità di cui al successivo comma.
  7-ter. L'appaltatore subentrante è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello.
  7-quater. Le amministrazioni pubbliche e le imprese pubbliche o private che intendono stipulare un contratto d'appalto per servizi di call center devono darne comunicazione, per iscritto, almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato il contratto d'appalto o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese committenti. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dai committenti per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare: a) la data proposta di definizione del contratto d'appalto; b) i motivi del programmato mutamento di titolarità del servizio di call center in appalto; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
  7-quinquies. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 10, il committente e l'appaltatore individuato nell'ipotesi di contratto di cui al comma 10, sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.
  7-sexies. Il committente e l'appaltatore devono dare la comunicazione, alle rappresentanze sindacali di cui al comma 10, del contratto d'appalto stipulato entro i dieci giorni successivi alla sottoscrizione dello stesso.
  7-septies. Entro 30 giorni dalla comunicazione del subentro del nuovo appaltatore, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del Testo unico sulla rappresentanza sindacale del 10 gennaio 2014, sono avviate le trattative con le amministrazioni pubbliche e/o le imprese committenti e le imprese subentranti di cui al comma 12, per la definizione della disciplina delle condizioni di lavoro e delle garanzie di tutela dell'occupazione dei lavoratori dei call center già dipendenti del precedente appaltatore. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi 30 giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.
  7-octies. In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali su richiesta delle organizzazioni datoriali e/o sindacali firmatarie del Testo unico sulla rappresentanza sindacale del 10 gennaio 2014 adotta un decreto, sentite le parti firmatarie dello stesso, per stabilire i criteri generali per l'attuazione delle disposizioni in materia di continuità dell'occupazione e delle condizioni di lavoro di cui al comma 7-bis.
  7-novies. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dai commi precedenti costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

nuova formulazione del 30/09/15

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante, salvaguardando i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento. In assenza di disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adottato sentite le organizzazioni datoriali e sindacali, definisce i criteri generali per l'attuazione del presente comma. Le amministrazioni pubbliche e le imprese pubbliche o private che intendono stipulare un contratto d'appalto per servizi di call center devono darne comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali e alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.