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Proposta di modifica n. 1.147 ai ddl C.647 , C.604 , C.606 , C.494 , C.525 , C.463 , C.404 , C.369 , C.349 , C.274 , C.200 , C.250 , C.273 , C.707 , C.794 , C.836 , C.9 , C.945 , C.1204 , C.1269 , C.1443 , C.2376 , C.2495 , C.2794 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato (Id. em. 1.123)

testo emendamento del 16/09/15

  Al comma 1, lettera c), capoverso 2-bis, dopo le parole: cittadinanza italiana aggiungere il seguente periodo: Nel caso in cui i cinque anni consecutivi di regolare frequenza si riferiscano a scuola primaria o secondaria di primo grado, è necessario il conseguimento del titolo di studio.

nuova formulazione del 23/09/15

  Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
  «2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa entro il compimento della maggiore età da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.»