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Proposta di modifica n. 1.120 ai ddl C.647 , C.604 , C.606 , C.494 , C.525 , C.463 , C.404 , C.369 , C.349 , C.274 , C.200 , C.250 , C.273 , C.707 , C.794 , C.836 , C.9 , C.945 , C.1204 , C.1269 , C.1443 , C.2376 , C.2495 , C.2794 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 16/09/15

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
  «1. Il Ministero dell'interno riconosce lo status di apolide, su istanza dell'interessato, comunque presente sul territorio, da presentarsi presso la Prefettura-UTG competente, che istruisce la domanda.
  2. L'impossibilità, per il richiedente, di esibire documentazione autentica di stato civile riguardo alla sua persona oppure a quella dei genitori, non pregiudica l'accoglimento della richiesta quando egli abbia dimostrato buona fede, fornendo comunque elementi utili all'accertamento della sua condizione di apolide.
  3. Il Ministero dell'interno può, in casi eccezionali procedere d'ufficio al riconoscimento dello status di apolide (in presenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di apolide il Ministero può procedere al riconoscimento anche in assenza dell'istanza di parte).