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Proposta di modifica n. 1.118 ai ddl C.647 , C.604 , C.606 , C.494 , C.525 , C.463 , C.404 , C.369 , C.349 , C.274 , C.200 , C.250 , C.273 , C.707 , C.794 , C.836 , C.9 , C.945 , C.1204 , C.1269 , C.1443 , C.2376 , C.2495 , C.2794 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 16/09/15

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
  «Art. 7-bis. Il Ministero dell'interno riconosce lo status di apolide, su istanza dell'interessato, comunque presente sul territorio, da presentarsi presso la Prefettura-UTG competente, che istruisce la domanda.».