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Proposta di modifica n. 7.17 al ddl S.576 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 28/05/13

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

        «6-bis. Al fine di adeguare le norme fissate per l'assistenza alla popolazione ai nuovi scenari maturati a quattro anni dal sisma, ed al fine di contenerne le spese relative, il Sindaco dell'Aquila è autorizzato a disporre degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP del Comune dell'Aquila per assegnazione: a nuove coppie formate dopo il sisma o nuovi nuclei monoparentali, di cui almeno uno componente con casa inagibile; a nuclei già disaggregati e non, che vivevano nello stesso alloggio pur non facendo parte dello stesso nucleo familiare o a coloro con contratti lavorativi di assistenza domiciliare (badanti) il cui contratto di lavoro è cessato per morte del badato, e comunque sino alla formalizzazione di un nuovo contratto di lavoro; a coloro che non hanno diritto ad alloggio in CASE o MAP in quanto il proprietario della casa di origine non ha presentato il progetto di ristrutturazione o a coloro a cui all'esito della ristrutturazione non è stato riconcesso l'appartamento, nel caso di reddito ISEE fino a 8000 euro; a coloro che hanno l'alloggio classificato B - C in aggregato E, unitamente agli alloggi ATER classificati B - C e classificati A qualora ricompresi in edifici classificati B e C; ai residenti e dimoranti in altri comuni nell'ambito della provincia dell'Aquila, con casa inagibile, quindi assistiti dai comuni di provenienza, i quali per motivi sanitari e di lavoro, chiedono l'assegnazione di un alloggio nell'ambito del Comune di L'Aquila. Il Sindaco può inoltre disporre l'assegnazione di alloggi meno ambiti o comunque in eccesso rispetto all'ordinario fabbisogno in alcune località anche a nuclei familiari con gravi difficoltà sociali (opportunamente documentate), o ad associazioni con finalità».