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Articolo aggiuntivo n. 32.024 ai ddl C.1039 , C.1138 , C.1189 , C.2580 , C.2737 , C.2786 in riferimento all'articolo 32.

testo emendamento del 17/09/15

  Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:
  «Il comma 1 dell'articolo 81 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

Art. 81.
(Registro delle misure di prevenzione).

  1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri, anche informatici per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Nei registri viene curata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il procuratore della Repubblica circondariale, il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare contestuale comunicazione alla procura della Repubblica distrettuale della proposta di misura personale o patrimoniale da depositare presso la cancelleria della sezione specializzata distrettuale ai sensi degli articoli 5 e 5-bis allegandone copia. Le modalità di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono essere operate, sono fissati con decreto del Ministro della giustizia.