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Proposta di modifica n. 1.24 al ddl C.2722 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 23/09/15

  Al comma 2, dopo la lettera u), aggiungere la seguente:
   u-bis) riassetto della disciplina in materia di utilizzo del demanio marittimo, nel rispetto del riparto di competenze Stato-Regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, alla luce del riordino della relativa legislazione operata secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, prevedendo altresì che i canoni demaniali previsti per le strutture portuali dai commi 251 e 252 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trovino applicazione per quelle strutture nelle quali le opere realizzate dal concessionario siano già divenute di proprietà statale, confermando l'applicabilità di canoni di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1998, n. 343, alle fattispecie nelle quali il concessionario abbia realizzato le opere e queste non siano ancora divenute di proprietà statale, salvaguardando la fruibilità dei litorali da parte delle comunità territoriali e la loro valorizzazione ai fini del rilancio dell'offerta turistica.