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Articolo aggiuntivo n. 6-bis.03 ai ddl C.2437 , C.2469 , C.2684 , C.2708 , C.2733 , C.3012 , C.3025 , C.3060 in riferimento all'articolo 6-bis.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 29/09/15

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.

  1. Nell'attesa di una riforma organica del sistema bonus malus e al fine di contrastare il fenomeno dell'aumento dei premi RCA con specifico riferimento ad alcune aree del Paese, a far data dal 1o gennaio 2016 è istituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici SpA (CONSAP), ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, in via sperimentale e solo fino ad un massimo di tre anni, un sistema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicoli a motore, volto a garantire esclusivamente un trattamento minimo di copertura obbligatoria, ferma restando la possibilità per i contraenti di avvalersi di qualsiasi impresa autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 130 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.
  2. Al fine di pervenire ad una consistente riduzione del premio di tariffa per i giovani neo-patentati, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto in adempimento dell'obbligo di assicurazione relativo a veicoli acquistati da soggetti con età compresa tra i diciotto e i trenta anni, e fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis dell'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, la CONSAP provvede all'assegnazione al veicolo di una classe di merito di conversione universale (CU) 9. Al verificarsi di un sinistro, ai sensi di quanto previsto all'articolo 134 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, l'impresa di assicurazione applica la CU 14.
  3. I soggetti che intendono avvalersi del sistema di assicurazione obbligatoria di cui al comma 1 devono acconsentire all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, di cui all'articolo 132 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui al presente comma, fatte salve le eventuali sanzioni penali, il contratto si risolve automaticamente.
  4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, sentita la CONSAP, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di gestione dell'offerta dei servizi assicurativi da parte della CONSAP, che deve avvenire a condizioni equivalenti a quelle delle imprese di diritto privato; le modalità e le condizioni di accesso della medesima CONSAP alle banche dati di cui all'articolo 135, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, e all'anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida prevista dal codice della strada; i criteri volti alla fissazione della tariffa assicurativa e le relative modalità di applicazione, tenendo conto, nell'ottica di una riduzione significativa dei premi, del rischio medio nazionale, dell'andamento dei premi praticati dalle imprese di assicurazione a livello nazionale, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio.
  5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP ai sensi dell'articolo 283 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli assicurati secondo le modalità di cui al comma 1. Ai fini dell'adempimento delle procedure relative all'istruttoria e alla liquidazione dei danni per i sinistri a carico del Fondo di cui al periodo precedente, si applica il provvedimento ISVAP 28 dicembre 2006, n. 2496.
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la quota del contributi da riconoscere alla medesima CONSAP a copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.