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Articolo aggiuntivo n. 32.07 ai ddl C.2437 , C.2469 , C.2684 , C.2708 , C.2733 , C.3012 , C.3025 , C.3060 in riferimento all'articolo 32.

testo emendamento del 06/10/15

  Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32.1.
(Vendita presso le parafarmacie dei medicinali di fascia C).

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.».
  2. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano all'integrazione dell'indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino di utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo.