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Proposta di modifica n. 1.360 ai ddl C.647 , C.604 , C.606 , C.494 , C.525 , C.463 , C.404 , C.369 , C.349 , C.274 , C.200 , C.250 , C.273 , C.707 , C.794 , C.836 , C.886 , C.9 , C.945 , C.1204 , C.1269 , C.1443 , C.2376 , C.2495 , C.2794 , C.3264 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 08/10/15

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso b-bis), aggiungere i seguenti:
   b-ter) la donna che è stata cittadina per nascita e ha perduto la cittadinanza in quanto coniugata con uno straniero, anche quando il matrimonio è stato contratto prima del 1o gennaio 1948;
   b-quater) il figlio della donna di cui alla lettera b-ter nato anteriormente al 1o gennaio 1948.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b) dopo il capoverso 2-ter aggiungere il seguente:
  2-quater Per acquistare la cittadinanza ai sensi del comma 1, lettera b-ter), gli aventi diritto presentano una dichiarazione in tal senso al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare. La dichiarazione è corredata dalla documentazione prevista da un apposito decreto del Ministro dell'interno emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.