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Articolo aggiuntivo n. 1.011 ai ddl C.647 , C.604 , C.606 , C.494 , C.525 , C.463 , C.404 , C.369 , C.349 , C.274 , C.200 , C.250 , C.273 , C.707 , C.794 , C.836 , C.886 , C.9 , C.945 , C.1204 , C.1269 , C.1443 , C.2376 , C.2495 , C.2794 , C.3264 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 08/10/15

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:
   a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
   b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;
   c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.

  2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».