Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 2.015 ai ddl C.647 , C.604 , C.606 , C.494 , C.525 , C.463 , C.404 , C.369 , C.349 , C.274 , C.200 , C.250 , C.273 , C.707 , C.794 , C.836 , C.886 , C.9 , C.945 , C.1204 , C.1269 , C.1443 , C.2376 , C.2495 , C.2794 , C.3264 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 08/10/15

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni transitorie).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b-bis) e all'articolo 4 comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e d) della presente legge si applicano anche allo straniero che abbia superato i limiti di età di cui all'articolo 1, comma 2-ter e all'articolo 4, comma 2-ter della citata legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e d) della presente legge, e presenti richiesta di acquisto della cittadinanza all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che sia legalmente residente in Italia alla data di entrata in vigore della presente legge.