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Articolo aggiuntivo n. 2.014 ai ddl C.647 , C.604 , C.606 , C.494 , C.525 , C.463 , C.404 , C.369 , C.349 , C.274 , C.200 , C.250 , C.273 , C.707 , C.794 , C.836 , C.886 , C.9 , C.945 , C.1204 , C.1269 , C.1443 , C.2376 , C.2495 , C.2794 , C.3264 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Approvato

testo emendamento del 08/10/15

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni transitorie).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della presente legge si applicano anche allo straniero che, in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge dei requisiti previsti dalle citate disposizioni, ha superato il limite d'età previsto dall'articolo 4, comma 2-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal medesimo articolo 1 comma 1, lettera d), purché abbia risieduto legalmente e ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale.
  2. Nei casi di cui al comma 1, la richiesta di acquisto della cittadinanza è presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Le richieste di cui al comma 2 sono soggette al contributo previsto dall'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91.