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Articolo aggiuntivo n. 7.0.3 al ddl S.576 in riferimento all'articolo 7.
  • status: Inammissibile (Improcedibile)

testo emendamento del 28/05/13

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art.7-bis.

        1. Al fine di continuare ad assicurare un contributo al sostenimento dei maggiori impegni derivanti dalle attività amministrative e tecniche di messa in sicurezza, di riparazione e di ricostruzione degli edifici, con particolare riferimento agli aggregati edilizi ed alle aree perimetrate dei centri storici, il Comune dell'Aquila è autorizzato ad avvalersi direttamente di Abruzzo Engineering Scpa, sulla base di apposita convenzione, da stipularsi alle medesime condizioni intercorse ex articolo 11 comma 8 OPCM n. 4013 del 2012 sino al 31 dicembre 2012, con oneri a carico dei fondi stanziati con delibera CIPE del 21 dicembre 2012, n. 135, punto 1.1 nel limite dell'importo di 3.800. 000 euro, salvo proroga, sussistendo le necessarie risorse.

        2. Al fine di continuare ad assicurare un contributo al sostenimento delle fondamentali attività amministrative e tecniche del Genio Civile connesse con la ricostruzione post sisma, la Provincia dell'Aquila è autorizzata ad avvalersi direttamente di Abruzzo Engineering Scpa, sulla base di apposita convenzione, da stipularsi alle medesime condizioni intercorse ex articolo 10, comma 3, OPCM n. 4013 del 2012 sino al 31 dicembre 2012, con oneri a carico dei fondi stanziati con delibera CIPE del 21 dicembre 2012, n. 135, punto 1.1, nel limite dell'importo annualizzato di 800.000 euro, salvo proroga, sussistendo le necessarie risorse».