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Proposta di modifica n. 2.3 ai ddl C.562 , C.361 , C.959 , C.1430 , C.1475 , C.1643 , C.1646 , C.1677 , C.2068 , C.2192 , C.2263 , C.3169 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 15/10/15

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Quando ricorrono le circostanze di cui all'articolo 589, terzo, quarto, quinto e sesto comma, ovvero quelle di cui all'articolo 590, quarto, quinto e sesto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Modifiche all'articolo 590-bis del codice penale».