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Articolo aggiuntivo n. 3.02 ai ddl C.562 , C.361 , C.959 , C.1430 , C.1475 , C.1643 , C.1646 , C.1677 , C.2068 , C.2192 , C.2263 , C.3169 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 15/10/15

  Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:
  Art. 3-bis.(Introduzione dell'articolo 533-bis del codice di procedura penale, in materia di sanzioni accessorie conseguenti a reati in materia di circolazione stradale).

  Dopo l'articolo 533 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 533-bis.(Obblighi del condannato)1. Nel pronunciare la sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o associazioni di promozione sociale di assistenza sociale e di volontariato in favore delle vittime della strada o centri di riabilitazione psichica o fisica con l'osservanza di particolari prescrizioni dirette alla rieducazione, alla espiazione riconciliativa con le vittime e al reinserimento sociale del condannato, nonché nella partecipazione a un programma terapeutico e socio – riabilitativo del soggetto.
  2. La violazione delle prescrizioni relative a quanto previsto dal comma 1 è sanzionata ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.
  3. In caso di recidiva, il lavoro di pubblica utilità non può essere applicabile.
  4. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministero della giustizia con proprio decreto.
  5. L'attività è svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di 40 ore di lavoro settimanale.
  6. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.