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Articolo premissivo n. 01.0201 ai ddl C.420 , C.2846 , C.2922 , C.2924 , C.2931 , C.2942 , C.3272 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 20/10/15

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. L'accesso alla comunicazione è un diritto fondamentale. Nel sistema della comunicazione e nei mercati che lo compongono sono garantiti il pluralismo, la libertà di accesso e l'assenza di posizioni dominanti o monopolistiche.
  2. Le attività di comunicazione nei diversi media, realizzate dall'operatore del servizio pubblico e da soggetti privati, sono svolte nel rispetto delle norme costituzionali, in particolare degli articoli 2, 3, 15, 21, 41, 43 e 117 della Costituzione, dei principi di cui alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare di cui all'articolo 10, della normativa dell'Unione europea, in particolare l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché del Protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, reso esecutivo ai sensi della legge 2 agosto 2008, n. 130.
  3. La libera attività economica nel settore dei media audiovisivi è esercitata nel rispetto dei princìpi del pluralismo e della concorrenza stabiliti dall'Unione europea, ai sensi dell'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvaguardando l'universalità dell'accesso alle reti.