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Proposta di modifica n. 1.5 ai ddl C.420 , C.2846 , C.2922 , C.2924 , C.2931 , C.2942 , C.3272 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 20/10/15

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – (Privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e utilizzo del termine «servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale»). – 1. Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana spa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni. Entro i successivi 120 giorni, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, provvede a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami di azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro il 30 dicembre 2017. Il procedimento per avviare l'alienazione della partecipazione dello Stato deve essere corredato da un Piano di utilizzo del personale della RAI-Radiotelevisione italiana spa in essere, anche in previsione che dal nuovo assetto societario possa derivare una razionalizzazione delle risorse umane della RAI-Radiotelevisione italiana spa.
  2. Per servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale si intende, oltre a quanto stabilito dall'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, un servizio offerto da un soggetto privato, anche in forma di società per azioni, volto a diffondere informazioni tramite televisione, radio e altri dispositivi multimediali, attraverso le diverse piattaforme, che risponda, prioritariamente, ai compiti di libertà, completezza, obiettività e pluralismo dell'informazione, nonché di valorizzazione delle identità locali e delle minoranze linguistiche, attraverso, principalmente, programmi, rubriche e notiziari con programmazione quotidiana o straordinaria. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo continua ad essere affidata, in via transitoria, a far data dalla vendita di tutte le quote detenute dallo Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana spa, per 5 anni alla società a capitale privato RAI-Radiotelevisione italiana spa. Dopo tale data la denominazione RAI-Radiotelevisione italiana non può essere usata dalla società a capitale privato.
  3. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole «Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni» sono sostituite dalle seguenti: «Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società».
  4. Con legge dello Stato sono stabilite le modalità di concessione di incentivi, alimentati, per quelli di natura finanziaria, anche attraverso l'imposta sulla pubblicità televisiva, per le società che offrono un servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale e la possibilità da parte loro di utilizzare tale termine.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.