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Proposta di modifica n. 8.1 al ddl S.576 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Inammissibile (Improcedibile)

testo emendamento del 28/05/13

Apportare le seguenti modificazioni:

            Al comma 1:

            sostituire le parole: «possono essere svolte anche con impiego di personale e mezzi» con le seguenti: «sono svolte a cura»;

            dopo le parole: «Forze Armate», aggiungere le seguenti: «mentre i servizi di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio autorizzati dal Comune dell'Aquila e dai comuni, che hanno stipulato apposita convenzione con A.S.M. S.p.A., sono svolte dalla A.S.M. S.p.A»;

            dopo le parole: «n. 152 e successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «Le predette attività di trasporto sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di Coordinamento RAEE è tenuto a prendere in consegna i RAEE nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico»;

        Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis: Al fine di proseguire la gestione ordinaria delle macerie, restano efficaci le disposizioni dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4014 del 23 marzo 2012».

            Al comma 2, dopo le parole: «nei limiti di 30 ore mensili.» aggiungere le seguenti: «L'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila stipula, ai fini del comma 1, con il Comune dell'Aquila e con A.S.M. S.p.A., appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della».

            Al comma 3, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.» aggiungere le seguenti: «Per le operazioni di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio autorizzati dai comuni, l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila stipula con il Comune dell'Aquila e con A.S.M. S.p.A. appositi accordi, nei quali sono precisate le modalità della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente».

            Al comma 4:

            dopo le parole: «Limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto» aggiungere le seguenti: «ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni, i materiali di cui ai commi 1 e 3, che, per motivi tecnici, economici o gestionali, non sono, nella fase di raccolta, raggruppabili per categorie omogenee, caratterizzabili ed identificabili con il corrispondente codice CER,»;

            dopo le parole: «sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99.», aggiungere le seguenti: «Ai rifiuti provenienti dalla raccolta e demolizione selettive di cui al presente articolo, nonché dalle operazioni di selezione e cernita del materiale identificato con il CER 200399, effettuate nei siti di deposito autorizzati dai comuni, sono attribuiti i codici CER di cui ali'allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., secondo le procedure in esso indicate»;

            dopo le parole: «i metalli lavorati», aggiungere le seguenti: «Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle competenti Autorità, e vengono conservati per il loro riutilizzo. Non costituiscono rifiuto altresì, i componenti riusabili e cioè gli elementi costruttivi dismessi da un edificio esistente che possono essere riadattati ad un nuovo impiego nelle costruzioni»;

        Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

        «4-bis Per assicurare un rapido allontanamento dei rifiuti di cui al presente comma, i soggetti beneficiari a qualsiasi titolo di finanziamenti a carico della pubblica amministrazione per interventi edilizi comunque denominati, conseguenti all'evento sismico di cui al comma 1 e non effettuati su incarico di pubbliche amministrazioni e le imprese incaricate possono stipulare apposita convenzione con ASM - Aquilana Società Multiservizi - Spa, per le operazioni di raccolta, selezione, trasporto, raggruppamento di categorie omogenee di rifiuti, trattamento e avvio degli stessi ad attività di recupero e smaltimento presso i siti di stoccaggio autorizzati dai comuni. Detti rifiuti sono classificati con codice CER 20.03.99 esclusivamente ai fini del trasporto ai siti di cui alla convenzione ASM SpA. I rifiuti costituiti da manufatti in amianto, devono essere necessariamente rimossi da imprese specializzate.

        4-ter Al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti di cui al presente articolo, nonché per disporre delle informazioni relative alla movimentazione, le imprese incaricate dei lavori sono obbligate a comunicare, secondo le modalità stabilite dal sistema di tracciabilità già realizzato dal Soggetto attuatore per la rimozione delle macerie, in ossequio a quanto disposto dall'OPCM 4014 del 23 marzo 2012, le informazioni relative ai rifiuti movimentati. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni di cui sopra comporta la revoca dei relativi finanziamenti pubblici, nonché la revoca delie autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.

        4-quater Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal Protocollo di Intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la provincia dell'Aquila e con il comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall'Accordo di Programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero dell'Ambiente ed il Comune dell'Aquila, concernenti, tra l'altro, le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex Teges in località Pontignone - Paganica - Comune dell'Aquila, i materiali di cui ai commi 1 e 3, classificati con codice CER 200399, vengono prioritariamente conferiti presso il deposito temporaneo localizzato nella cava ex Teges gestita da A.S.M. Spa. Il termine del 31 dicembre 2009 previsto dal decreto Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 16 del 6 agosto 2009 è prorogato fino al 31 dicembre 2015.

        4-quinquies Gli aggregati riciclati provenienti dagli impianti di recupero dei rifiuti inerti, che abbiano caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 ed effettivamente utilizzati per le finalità di cui al medesimo allegato, cessano dalla qualifica di rifiuto e possono essere utilizzati per le azioni di recupero e riqualificazione ambientale di cui al comma 5-quater e delle altre eventualmente individuate dai comuni. Resta ferma, in caso di utilizzo per interventi di recupero ambientale, la conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati in funzione della specifica destinazione d'uso del sito da recuperare».