presentato il 09/10/2013 in XIII Agricoltura della Camera da Paolo PARENTELA (M5S) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Approvato
testo emendamento del 09/10/13
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Gli agrumeti di cui al comma 1 sono situati in aree vocate alle specie agrumicole nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche nel loro genere in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine.
1-ter. Ai fini della presente legge si definiscono:
a) «di particolare pregio storico» gli agrumeti che presentano piante cinquantenarie, o innestate su piedi d'albero, ovvero portainnesti;
b) «di particolare pregio paesaggistico e ambientale» gli agrumeti insistenti su porzioni di territorio difficilmente accessibili con mezzi meccanici quali i terrazzamenti tipici delle fasce costiere e la cui coltivazione concorre a preservare l'integrità del suolo e l'equilibrio naturale dell'ecosistema costiero.
nuova formulazione del 09/10/13
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Gli agrumeti di cui al comma 1 sono situati in aree vocate alle specie agrumicole nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche nel loro genere in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine.