Proposta di modifica n. 1.1 ai ddl C.440 , C.341 , C.55 , C.741 , C.761 , C.1125 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato

testo emendamento del 09/10/13

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Gli agrumeti di cui al comma 1 sono situati in aree vocate alle specie agrumicole nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche nel loro genere in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine.
  1-ter. Ai fini della presente legge si definiscono:
   a) «di particolare pregio storico» gli agrumeti che presentano piante cinquantenarie, o innestate su piedi d'albero, ovvero portainnesti;
   b) «di particolare pregio paesaggistico e ambientale» gli agrumeti insistenti su porzioni di territorio difficilmente accessibili con mezzi meccanici quali i terrazzamenti tipici delle fasce costiere e la cui coltivazione concorre a preservare l'integrità del suolo e l'equilibrio naturale dell'ecosistema costiero.

nuova formulazione del 09/10/13

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli agrumeti di cui al comma 1 sono situati in aree vocate alle specie agrumicole nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche nel loro genere in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine.