presentato il 09/10/2013 in XIII Agricoltura della Camera da Paolo PARENTELA (M5S) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 09/10/13
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
Art. 1-bis
1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, sono agrumeti caratteristici:
a) i limoneti della costiera amalfitana, del lago di Garda, di Rocca Imperiale, di Siracusa, di Ferminello del Gargano, di Interdonato Messina Jonica;
b) gli aranceti del Gargano;
c) il bergamotto calabrese;
d) gli aranceti liguri;
e) gli agrumeti siciliani;
f) le clementine di Calabria e del golfo di Taranto;
g) gli agrumeti della Piana di Gioia Tauro.
2. Con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 1, si provvede alla individuazione dei territori nei quali sono situati ulteriori agrumeti caratteristici rispetto a quelli indicati al comma 1, per la salvaguardia dei quali si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera a).