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Articolo aggiuntivo n. 3.010 al ddl C.3340 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 20/10/15

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Regolazione delle eventuali trattenute non operate a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014).

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:
  «4-ter. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2014 a norma del comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.
  4-quater. Le somme trattenute dalla struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate a titolo di recupero dell'anticipazione del gettito della prima rata della TASI ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che non sono state effettuate per intero alla data del 31 gennaio 2015, sui gettiti dell'imposta municipale propria (IMU) o del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 2015, non sono considerate tra le spese finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011 n. 183, rilevanti ai fini del Patto di stabilità interno.
  4-quinquies. Gli impegni di spesa determinati in conseguenza delle mancate trattenute di cui ai commi 4-ter e 4-quater, non incidono sul computo della spesa corrente ai fini della determinazione degli obblighi di finanza pubblica a carico di ciascun ente.».